Oggetto: Green Pass personale scolastico D.L. 111/ 06 agosto ‘21

 Ai sensi del decreto legislativo citato in oggetto, il personale scolastico è obbligato a possedere ed esibire la certificazione verde C19 (Green Pass) che si configura come requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La norma prevede che “sia a carico del dipendente l’obbligo di possesso del green pass e il dovere di esibirlo”.

Si specifica che ai sensi dell’articolo 9 ter comma 3 del D.L. 111/21, le disposizioni sopra citate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti da Circolare del Ministero della Salute relativa all’esenzione dal green pass.

In merito al rilascio, alla validità del Green Pass ed approfondimenti si rimanda al sito: https://www.dgc.gov.it.

Il mancato rispetto delle disposizioni normative è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno, il rapporto di lavoro è sospeso senza retribuzione né altro emolumento.

La violazione di quanto prescritto dal D.L. 111/21 è sanzionata come previsto all’art. 4 del D.L. 25/03/20 n. 19 (sanzione pecuniaria)

La norma prevede a carico dei Dirigenti Scolastici l’obbligo di verificare il possesso del Green Pass nonché il rispetto delle disposizioni legislative. Verranno comunicate da questa Dirigenza le modalità di controllo e verifica del green pass anche in attesa di disposizioni comunicate dal MI.

In sintesi, a partire dal 1 settembre 21, docenti e personale Ata dovranno essere in possesso del green pass per poter accedere ai locali della segreteria e nelle scuole a loro assegnate onde evitare le sanzioni previste dalla normativa.

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Corbelli

 Firma sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3 c. 2 del D. lgs. n. 39/1993

 

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